Servizi Sociali
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Art. 2 della Costituzione della Repubblica italiana
Presupposto per un buon andamento dell’Ufficio del Servizio Sociale è la possibilità di disporre di figure professionali che possano dare attuazione pratica ai principi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di politiche sociali.
I principi ai quali anche l’Amministrazione Comunale di Escolca fa riferimento sono la prevenzione del disagio e la rimozione delle sue cause, la promozione delle risorse umane, sociali e culturali della comunità e l’assistenza rivolta ai soggetti (cittadini e famiglie) che versano in stato di bisogno. Tali principi trovano realizzazione in azioni portate avanti in collaborazione con le altre Istituzioni del territorio, al fine della valorizzazione ottimale di tutte le risorse impiegate, siano esse umane e professionali che finanziarie.
Il Comune di Escolca, per tale fine, all’interno della autonomia organizzativa che la legge gli consente, si è dotato di un Operatore Socio-Assistenziale con la qualifica di Istruttore Direttivo Sociologo, per adempiere ai compiti istituzionali richiesti agli Enti Locali e per poter disporre di strumenti professionali di ordine statistico che permettano di misurare i bisogni individuali e sociali e valutare la portata dei servizi attivati per il loro soddisfacimento, sulla base del principio di accesso ai servizi nel rispetto dell’autodeterminazione e della dignità della persona.
SEGRETARIATO SOCIALE
Per tutte le informazioni concernenti i servizi comunali e gli interventi derivanti dalle normative di seguito richiamate, nonché per il ritiro della modulistica relativa, l’orario di apertura al pubblico è dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.
LUDOTECA
La ludoteca è un servizio che opera nell’ottica dell’attuazione dell’articolo 31 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che sancisce il diritto al gioco, convenzione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la L. 27/05/1991 n.176.
E’ un servizio di interesse pubblico, che si configura come luogo ed ambito intenzionalmente dedicato alla promozione della cultura ludica nei bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, mettendo loro a disposizione spazi, materiali ludici e competenze professionali specifiche.
E’ dunque luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione, che pone il gioco e il giocattolo al centro di tutti i progetti che si intraprendono, con l’intento di contribuire alla formazione del bambino.
SERVIZIO SPECIALISTICO IN FAVORE DEI MINORI CON DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA, DISCALCULIA
Col servizio di assistenza specialistica il Comune offre un concreto supporto didattico-educativo, sia a scuola che a domicilio, volto alla promozione dell’apprendimento nei minori con disturbi specifici in quest’area, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un effettivo diritto allo studio, come stabilito dall’art. 34 della Costituzione.
SERVIZIO DOPOSCUOLA
Al fine di sostenere i ragazzi frequentanti la Scuola Elementare e la Scuola Media, il Comune organizza ogni anno scolastico un servizio di doposcuola, con l’intento sia di offrire un’attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti, che un ulteriore spazio alla socialità ed alla formazione educativa del ragazzo, al fine di concorrere a migliorarne l’autonomia e l’autostima.
ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE
Il Comune, durante il periodo estivo, offre ai minori dai sei ai diciotto anni un periodo di animazione in piscina.
A tempo debito e con un avviso informativo, il Comune comunicherà l’avvio per la presentazione delle domande di accesso all’iniziativa.
SERVIZO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Finalità del Servizio
Il servizio, istituito in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005, è costituito dal complesso degli interventi di natura socio-assistenziale prestati al domicilio di anziani in difficoltà.
Il Servizio è finalizzato al soddisfacimento dei bisogni essenziali dell’anziano e con lo scopo di:
- contrastare l’istituzionalizzazione;
- promuovere la responsabilità della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essa;
Prestazioni previste:
- aiuto nelle attività quotidiane relative all’igiene personale;
- aiuto nella gestione dell’ambiente domestico e per il governo della casa, con particolare riferimento al riordino e alla pulizia dell’abitazione, dei mobili, delle stoviglie e dei servizi igienici; al ricambio della biancheria; al lavaggio e alla stiratura della stessa;
- preparazione e somministrazione dei pasti, qualora l’assistito non possa provvedervi autonomamente e non disponga contestualmente di figure parentale che possano provvedervi;
- accompagnamento per visite mediche e disbrigo pratiche sanitarie e assistenziali. In questo caso il rimborso chilometrico verrà interamente corrisposto dall’utente che ha richiesto la prestazione.
Orari
Il Servizio domiciliare sarà svolto presso il domicilio del beneficiario nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 18.00, dal lunedì al sabato.
Modalità di ammissione al Servizio
La richiesta di ammissione dovrà essere presentata dalla persona interessata o da un suo familiare. In particolari casi potrà essere predisposto l’inserimento d’ufficio.
L’istanza dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto e disponibile presso l’ufficio di Servizio Sociale e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- dichiarazione attestante lo stato di famiglia e la residenza;
- dichiarazione attestante le risorse economiche del nucleo familiare.
TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA'
Legge regionale n. 12 del 28/05/1985, art. 92
Il comune di Escolca provvede alla erogazione di contributi in favore delle Associazioni che effettuano il trasporto dei portatori di disabilità presso i centri di riabilitazione.
CONTRIBUTI AI FAMILIARI CHE CURANO E ASSISTONO MALATI DI SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (sla)
Delibera della Giunta Regionale n. 49/14 del 07/12/2011 - Progetto regionale ''Riconoscimento del lavoro di cura del familiare,caregiver e integrazione dell'assistenza domiciliare in favore dei malati di SLA della Sardegna'' finanziato con le risorse del ''Fondo Nazionale per le non Autosufficienze''.
I malati di SLA (sclerosi laterale amiotrofica) o i familiare che li curano e assistono, possono presentare al Comune richiesta del contributo previsto dalla delibera regionale citata.
Il contributo è finalizzato a rafforzare il ruolo della figura del caregiver e a consentire allo stesso di svolgere al meglio la sua funzione.
Il contributo economico potrà essere utilizzato, oltre che per retribuire il lavoro del caregiver, anche per acquisire un ulteriore supporto assistenziale in grado di migliorare la qualità dell’assistenza e di alleggerire il carico familiare.
L’importo del sussidio è commisurato al bisogno assistenziale, il quale sarà a sua volta stabilito in base alla "stadiazione della malattia", ossia alla valutazione della sua gravità, stabilita dall’Unità di valutazione territoriale della ASL.
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE NUMEROSE (bonus famiglia)
Delibera della Giunta Regionale n. 21/71 del 03/06/2010 - Intervento economico a favore dei nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a quattro (Bonus famiglia)
La Regione Sardegna ha attivato un programma straordinario a sostegno dei nuclei familiari numerosi, per offrire loro un supporto economico e migliorarne la qualità della vita.
In particolare, il programma prevede l'erogazione di un contributo annuale (denominato "bonus famiglia") ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Requisiti
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che:
- siano residenti in Escolca;
- abbiano un reddito Isee non superiore ai 30 mila euro.
Documentazione
Richiesta di contributo, da presentare al Comune.
L'importo del bonus varia a seconda del numero dei figli a carico e per il 2013 è determinato, in base alle risorse disponibili, entro il limite minimo di 1.000 euro per le famiglie con 4 figli e il limite massimo di 5 mila euro per le famiglie con 8 o più figli.
PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - linee di intervento 1-2-3
Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 35, commi 2 e 3
Delibera Regione Sardegna . 39/9 DEL 26.9.2013
L.R. 2 agosto 2013 n. 21, art. 1, commi 1 e 2. Realizzazione di azioni di contrasto alle povertà - Sostegno economico alle famiglie e al le persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà.
Descrizione del procedimento
Con proprie delibere la Regione ha approvato un programma di azioni per contrastare la povertà, articolato in tre linee d’intervento:
- concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- concessione di contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.
Beneficiari dell’intervento
Possono beneficiare degli interventi previsti nelle linee 1, 2 e 3 le persone e le famiglie il cui reddito, calcolato con l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), non superi i 4.500 euro annui, comprensivi dei redditi esenti Irpef (ossia ogni altro sussidio a carattere continuativo o temporaneo erogato allo stesso scopo da altre amministrazioni pubbliche, escluse le risorse erogate sotto forma di interventi di contrasto alla povertà).
In caso di particolari o complesse situazioni di bisogno e di un numero elevato dei componenti, potranno accedere all’intervento anche le famiglie con reddito superiore a questa soglia, fino al limite di 5.500 euro annui, sempre comprensivi dei redditi esenti e calcolati con il metodo Isee.
Termini di presentazione
Le domande di accesso agli interventi previsti dalle tre linee della delibera citata devono essere presentate entro i termini stabiliti dal Comune all’interno del Bando che lo stesso predisporrà annualmente.
Documentazione
Gli interessati devono presentare al Comune:
- domanda di contributo;
- certificato Isee;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi sostenuti per le spese ammesse al contributo di cui alla linea 2;
- documentazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) idonea ad attestare eventuali variazioni significative della composizione del nucleo familiare oppure della situazione reddituale o patrimoniale intervenute nel periodo tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda.
PROGETTI PREVISTI DAL PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA"
Legge regionale n. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1.
Beneficiari
Persone attualmente inserite, o a forte rischio di inserimento, in strutture residenziali a carattere socio/sanitario.
Requisiti
Possono beneficiare dei progetti esclusivamente le persone che necessitano di un livello di intensità assistenziale molto elevato ossia:
- persone dimesse da strutture residenziali a carattere socio/sanitario, dopo un periodo di ricovero pari ad almeno 12 mesi;
- persone affette da gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24h o in coma;
- persone che, a seguito di una malattia neoplastica, si trovino nella fase terminale della loro vita, clinicamente documentabile;
- persone in grave stato di demenza, alle quali l'unità di valutazione territoriale (UVT) competente abbia attribuito un punteggio non inferiore a 5 sulla base della scala CDRs (Clinical dementia rating scale);
- persone affette da patologie con andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate a 14 item sulla scala CIRS - Cumulative illness rating scale, con indice di severità uguale o maggiore di 3 e con indice di comorbilità uguale o maggiore di 3), che soffrano anche di almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre alla principale.
Documentazione
L’interessato o il familiare di riferimento deve presentare al Comune, direttamente o tramite il punto unico di acceso del proprio distretto sanitario, la richiesta di predisposizione del progetto personalizzato, accompagnata dalla certificazione medica.
PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA'
Legge n. 162/1998 - Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 34 "Fondo per la non autosufficienza"
Destinatari: bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave;
Requisiti: Possono usufruire dei piani personalizzati le persone residenti in Escolca in possesso, al 31 dicembre di ogni anno, della certificazione attestante la disabilità grave rilasciata dall'Inps o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base ('art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992). Tale certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni.
Termini di presentazione
Le persone interessate devono presentare la domanda di predisposizione del piano personalizzato entro il termine indicato dal bando predisposto annualmente dal Comune sulla base delle direttive che la Regione Sardegna predisporrà in merito.
SUSSIDI ECONOMICI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE CON DISTURBO MENTALE
Legge regionale n. 20 del 30/05/1997, art. 8
Destinatari
Persone affette da disturbo mentale.
Requisiti
Per poter beneficiare del sussidio le persone affette da disturbo mentale devono:
- essere residenti in Escolca
- essere affette da una delle patologie psichiatriche elencate nell'allegato A all'art. 7 della legge regionale n. 15/1992, come integrato dall'art. 16 della legge regionale n. 20/1997;
- essere assistiti dal Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici; dal Servizio della tutela materno-infantile; consultori familiari; neuropsichiatria infantile; tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, oppure dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile.
Documentazione
Le persone interessate devono presentare la domanda di sussidio al Comune utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso e allegando la seguente documentazione:
- certificato di nascita;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- certificato reddituale;
- dichiarazione sostitutiva con la quale l'interessato attesta che non si beneficia di altre forme di assistenza economica erogate da altri enti pubblici;
- certificato del medico specialistico, rilasciato dal competente servizio, attestante la patologia.
I certificati di nascita, residenza e reddituale potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall'interessato.
Il sussidio consiste in un assegno mensile che, in presenza dei requisiti richiesti, viene riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’importo dell’assegno è determinato in base ai parametri stabili annualmente dall'Assessorato regionale e al reddito mensile individuale, che include tutte le entrate, comunque conseguite, compresi eventuali erogazioni assistenziali, assegni per invalidità civile e trattamenti pensionistici, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento. Per i minori, i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, gli interdetti e gli inabilitati, il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza, che non deve superare i parametri stabiliti annualmente sulla base dell’indice Istat e che comprende anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio.
L'interessato deve presentare la relativa domanda al Comune, il quale richiederà all'azienda sanitaria locale (Asl) competente per territorio la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria presentata dall'interessato.
SUSSIDI PER LE PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA
Legge regionale n. 27 del 25/11/1983 - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e
degli emolinfopatici maligni
L.R. n.9/2004 e succ.modif. e integrazioni.
I sussidi, determinati in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dal richiedente per sottoporsi alla terapia antitumorale presso presidi sanitari situati in un Comune della Sardegna.
Destinatari
Persone affette da neoplasia maligna riconosciuta.
Requisiti
Possono accedere al beneficio le persone affette da neoplasia maligna che:
- sono residenti in Escolca;
- si sottopongono, con la regolarità che la malattia richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche.
Termini di presentazione
Le persone interessate devono presentare la domanda di rimborso viaggi al Comune entro 6 mesi dall'inizio del trattamento e delle cure.
Documentazione da presentare
- domanda di accesso ai benefici economici utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comune;
- certificato di residenza;
- certificato di nascita;
- stato di famiglia;
- certificato reddituale;
- referto diagnostico rilasciato da un centro ospedaliero o universitario oppure da un'altra struttura sanitaria pubblica.
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI NEFROPATICI
Legge regionale 8 maggio 1985, n. 11
Destinatari
Persone residenti nel comune di Escolca affette da nefropatia e sottoposte a trattamento dialitico.
Provvidenze previste
- assegno mensile, il cui importo è in relazione alla composizione del nucleo familiare e al reddito familiare percepito;
- rimborso spese di viaggio, sotto forma di rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina a chilometro, ai nefropatici che si recano in Comuni della Sardegna diversi dal Comune di residenza;
- rimborso spese di soggiorno nella misura di € 5,16 per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico distanti almeno 15 chilometri da Escolca.
Documentazione
Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla legge regionale n. 11/85, per il riconoscimento dell'assegno mensile e per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dovranno presentare domanda in tal senso al comune di Escolca, utilizzando il modello a disposizione presso l'Ufficio di Servizio Sociale. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti in carta libera:
- certificato di nascita- di residenza- stato di famiglia;
- certificato medico attestante lo status di nefropatico sottoposto a regolare trattamento dialitico;
- ultima dichiarazione del reddito complessivo netto del nucleo familiare;
- certificazione rilasciata dal sanitario responsabile del presidio di dialisi, attestante il trattamento il trattamento dialitico e che lo stesso non è avvenuto in regime di ricovero.
SUSSIDI PER LE PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA, EMOFILIA ED EMOLINFOPATIA MALIGNA
Legge regionale n. 27 del 25/11/1983
Destinatari
Persone affette da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna.
Requisiti
Possono usufruire del sussidio le persone affette da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna che:
- siano residenti in Escolca
- abbiano necessità di sottoporsi, con la regolarità che la malattia richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche.
I sussidi, determinati in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono in un assegno mensile e nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per i trattamenti effettuati in centri ospedalieri o universitari autorizzati situati in un comune della Sardegna diverso da quello di residenza.
Documentazione
Documentazione che gli interessati devono presentare al Comune:
- domanda di sussidio, compilata sul modulo appositamente predisposto dal Comune;
- certificato di residenza;
- certificato di nascita;
- stato di famiglia;
- certificato reddituale;
- referto ematologico e certificazione diagnostica, rilasciati da centri ospedalieri o universitari autorizzati.
CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Legge n. 13 del 1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Circolare dell'Assessore dei Lavori pubblici del 23 marzo 2007
Destinatari
I beneficiari finali del contributo sono i privati cittadini.
Requisiti
I cittadini che fanno richiesta del contributo al Comune devono:
- essere in condizione di invalidità - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali che abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla competente ASL;
- essere domiciliati nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere;
- avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;
- non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere;
Documentazione
Entro il 1° marzo di ogni anno, il privato deve presentare al Comune la seguente documentazione:
- domanda in bollo
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- certificato medico
- in caso di invalidità totale: certificato USL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona.
Misura del contributo
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta fino a € 2.582,28; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta da € 2582,29 ad € 12.911,42; è aumentato di un ulteriore 5% della spesa effettivamente sostenuta da € 12.911,43 a € 51.645,68.
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI
Legge n. 431 del 9 dicembre 1998
La legge n. 431/1998 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico.
Ogni anno il Comune procede alla pubblicazione del bando relativo, a seguito del quale le persone interessate possono presentare in Comune domanda di accesso al contributo.
La graduatoria dei beneficiari sarà approvata dalla Giunta comunale e il fabbisogno finanziario comunicato alla Regione Sardegna, Assessorato ai Lavori Pubblici.
Destinatari
Titolari di contratti di locazione per immobili ad uso residenziale e occupate a titolo di abitazione esclusiva.
Requisiti
Possono accedere al contributo i cittadini in possesso dei requisiti reddituali indicati nel bando comunale approntato ogni anno dal Servizio e a cui si rimanda.
La locazione deve comunque avere le seguenti caratteristiche:
- risultare da un contratto regolarmente registrato inerente un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.
Cause di esclusione dal contributo
- Coloro che ricevono agevolazioni pubbliche per la stessa finalità;
- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Coloro che appartengano ad un nucleo familiare nel quale anche solo un componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze della famiglia e situato in qualsiasi località del territorio nazionale;
- Coloro che appartengono a nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.